Mutui e acquisti prima casa: agevolazioni per gli under 36
IL NOTAIO. Dalla tua parte, sopra le parti
26 maggio 2021
Entra in vigore oggi il Decreto Legge 25 maggio 2021 . 73 che, fra le altre misure per la ripresa economica post pandemia, prevede sostanziali agevolazioni per gli under 36 che contraggono mutui e acquistano una prima casa.
ACQUISTI
Il decreto, in sintesi, prevede che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui. Nelle cessioni soggette a IVA invece, è attribuito – agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato – un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, che può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto.
MUTUI
Con riferimento invece ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti prima casa, e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo, sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 9.
Il testo completo del decreto QUI