A tutela della legalità il Consiglio di Stato conferma la necessità dell’atto pubblico per la costituzione di start up innovative
IL NOTAIO. Dalla tua parte, sopra le parti
30 marzo 2021
E’ stata pubblicata il 29 marzo 2021 la sentenza n. 02643/2021 (Reg. prov. Coll.) n. 02997-2018 (Reg. Ric.) del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso in appello proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato con cui si chiedeva la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 10004/2017 che aveva rigettato l’istanza del CNN di annullamento del DM 17 febbraio 2016 (e dei provvedimenti attuativi collegati) riguardante la possibilità di costituire una startup innovativa anche in assenza di atto pubblico.
La sentenza conferma l’importanza dell’atto pubblico in sede di costituzione della s.r.l. con le seguenti argomentazioni del Consiglio di Stato:
– “in base all’art. 11 della Direttiva 2009/101/CE “in tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all’atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l’atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico” (è di analogo tenore l’art. 10 della successiva Direttiva 2017/1132/UE)”;
– nel nostro ordinamento tale controllo preventivo non è affidato al Registro delle Imprese dal momento che al conservatore del Registro Imprese è “consentito un controllo meramente formale” e “comunque e sempre limitato a quei vizi dell’atto che devono essere estrinseci all’atto stesso, rilevabili immediatamente, senza che si rendano a tal fine necessari accertamenti, che esulerebbero dai poteri di controllo del conservatore”;
– si conferma quanto già statuito dal TAR Lazio con la sentenza n. 10004/2017 (sentenza qui impugnata sugli altri capi) ossia che, “in assenza di un’idonea copertura legislativa al riguardo”, l’iscrizione alla sezione ordinaria di una startup cancellata dalla sezione speciale possa “permanere” nella sezione ordinaria del Registro Imprese solo se la società possieda i requisiti di forma e di sostanza di una comune s.r.l. (al fine di evitare un facile aggiramento della normativa sulla costituzione delle s.r.l.).
La sentenza conferma quindi la centralità del controllo del notaio sulla costituzione di s.r.l. e costituirà un ulteriore punto di riferimento nella adozione della Direttiva 2019/1115.